Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza

Il corso RLS 32 ore è disciplinato dall’art. 37 comma 10 e 11 del D.Lgs. 81/08, correttivo dal D.Lgs. 106/09.

L'Art. 2 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".

L’RLS deve ricevere una formazione adeguata in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, acquisendo le conoscenze necessarie relative ai rischi lavorativi e le competenze circa le tecniche di controllo e prevenzione degli stessi.

L’RLS deve essere nominato in ogni attività lavorativa dove sono presenti lavoratori, nelle aziende fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori viene eletto dai lavoratori al loro interno, mentre nelle aziende con oltre 15 dipendenti, viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’azienda.

Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 il corso di formazione per RLS può essere erogato in modalità e-learning se previsto dal proprio CCNL.

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